giovedì 26 gennaio 2012

Inizia il Dibattito sul Contratto Unico: Ecco il Disegno di Legge

[prima di effettuare una critica esaustiva sul Contratto Unico a breve in esame al Parlamento, è bene leggere il progetto per come è, ndr]

DISEGNO DI LEGGE
 

Art. 1
(Contratto unico di ingresso)
1. E` istituito il contratto unico di ingresso (CUI), quale contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tutela progressiva della stabilita`.
2. Fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 5, il CUI puo` essere stipulato solo in sede di prima assunzione alle dipendenze del medesimo datore o committente.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, al CUI si applica la normativa vigente
in materia di rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.
(Articolazione temporale del contratto)
1. E` fatto divieto di apporre un termine al CUI.
2. Il CUI si articola in due fasi:
a) la fase di ingresso, di durata non superiore a tre anni;
b) la fase di stabilita`, a decorrere dalla conclusione della fase di ingresso.
3. Al CUI non si applica la disciplina in materia di periodo di prova.

Art. 3
(Durata della fase di ingresso)
1. La durata della fase di ingresso e` stabilita, entro il limite di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu` rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dalle parti contraenti.
2. Le parti possono in ogni momento pattuire, anche in costanza di rapporto, l’anticipazione dell’inizio della fase di stabilita`. In tal caso, il datore di lavoro e` tenuto a comunicare all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) la data di effettiva decorrenza della fase di stabilita`.

Art. 4
(Disciplina del licenziamento individuale)
1. Durante la fase di ingresso, in caso di cessazione del rapporto conseguente al recesso del datore di lavoro per motivi diversi dal licenziamento disciplinare, al prestatore e` riconosciuta la tutela obbligatoria nella forma di un’indennita` di licenziamento a carico del datore di lavoro di ammontare pari a cinque giorni di retribuzione per ogni mese di prestazione lavorativa. Resta comunque ferma l’applicazione della normativa vigente in caso di licenziamento disciplinare e di licenziamento del quale il giudice ravvisi un motivo determinante discriminatorio ovvero un motivo futile totalmente estraneo alle esigenze proprie del processo produttivo.
2. Durante la fase di stabilita` si applica la normativa vigente in materia di licenziamento individuale.

Art. 5
(Nuova assunzione alle dipendenze del medesimo datore)
1. Il datore di lavoro che abbia interrotto un CUI durante la fase di ingresso puo` riassumere, entro i dodici mesi successivi all’interruzione del rapporto, il lavoratore alle sue dipendenze, con il medesimo CUI. In tal
caso, la durata della fase di ingresso e` ricalcolata scomputando il periodo di lavoro gia` svolto. Il medesimo periodo e` altresı` computato ai fini del calcolo dell’indennita` di cui all’articolo 4, comma 1.

Art. 6
(Salario minimo)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e` stabilito il compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli con contenuto formativo, come individuato sulla base di apposita intesa con le parti sociali da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di cui al presente comma e` adottato su proposta del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, approvata dal Consiglio dei ministri, sentite
le organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale.
2. Il salario base dei lavoratori dipendenti non puo` essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del compenso orario minimo di cui al
comma 1.

Art. 7
(Inquadramento professionale)
1. L’inquadramento professionale e il trattamento economico del lavoratore assunto con CUI sono quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali, applicabili per un lavoratore dipendente con analoga professionalita`.

Art. 8
(Modifica della disciplina del contratto a termine)
1. All’articolo l del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il comma 1 e` sostituito dai seguenti:
«1. E` consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato:
a) quando la retribuzione lorda del prestatore superi l’importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l’importo equivalente pro quota per prestazioni di durata
inferiore;
b) quando cio` sia richiesto dalla speciale natura dell’attivita` lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima, secondo quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
c) in caso di sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, purche´ nel contratto a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua
sostituzione;
d) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi.
1-bis. In deroga al comma 1, e` possibile apporre un termine al contratto di lavoro
solo attraverso la contrattazione collettiva nazionale o aziendale stipulata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale».

Art. 9
(Contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria)
1. Per i lavoratori dipendenti a termine di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 8 della presente legge, l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria e` incrementata di un punto percentuale.

Art. 10
(Contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici)
1. A decorrere dall’anno 2011, con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate annualmente in misura pari ad un punto percentuale, fino a convergenza con l’aliquota applicata ai lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cui all’articolo 1, comma 10, della medesima legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 11
(Conversione del rapporto di lavoro parasubordinato in contratto unico di ingresso)
1. Ferma restando la disciplina di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il rapporto di lavoro autonomo continuativo, di lavoro a progetto e di associazione in partecipazione, con committenza pubblica o privata, dal quale il prestatore tragga piu` di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, su base annuale, e` considerato a tutti gli effetti un contratto unico di ingresso, a far data dalla sua stipulazione, salvo che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti:
a) la retribuzione annua lorda del prestatore superi i 30.000 euro; tale limite e` ridotto alla meta` per i primi due anni di iscrizione ad una gestione di previdenza obbligatoria;
b) il prestatore sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall’azienda.
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata della fase di ingresso e` pari, se prevista, alla durata del contratto originario, fermo restando il limite massimo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).
3. Il criterio di qualificazione di cui al comma 1 si applica anche al rapporto di lavoro, ulteriore rispetto al rapporto sociale, tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro.
4. Il requisito di cui al comma 1, inerente alla composizione del reddito di lavoro del prestatore, si presume sussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui il creditore della prestazione non possa documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore goda in misura superiore a un terzo del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione puo` consistere, alternativamente:
a) in una autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;
b) nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all’anno precedente.
5. L’insorgenza o la cessazione, in costanza del rapporto, del requisito inerente alla composizione del reddito di cui al comma 1 determinano, rispettivamente, l’insorgenza o la cessazione della condizione di dipendenza a far data dall’inizio dell’anno fiscale successivo.

Art. 12
(Rivalutazioni annuali e relazione al Parlamento)
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono stabilite, sulla base dell’andamento delle retribuzioni dei contratti a tempo indeterminato del settore
privato, come stimato dall’ISTAT sulla base delle rilevazioni OROS, le rivalutazioni degli importi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 8 della presente legge, e di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento circa gli effetti sull’andamento dell’occupazione e dei salari derivanti all’attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati secondo metodologie rese accessibili alla valutazione indipendente. A tal fine, l’INPS rende accessibili, a titolo gratuito e in forma anonima, i microdati relativi alle carriere e alle retribuzioni dei lavoratori del settore privato iscritti alle rispettive gestioni obbligatorie.



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